Associazione di promozione sociale

Statuto

MODIFICHE STATUTARIE

In accordo con quanto deliberato in sede di assemblea del direttivo avvenuta in data 21/10/2022 si applicano le seguenti modifiche allo statuto:

Per permettere la corretta iscrizione al registro, avendo le prescrizioni scadenza al trentesimo giorno
dalla comunicazione, il Presidente chiede all’assemblea di modificare lo statuto come segue:
• all’articolo 16 comma 2 cancellare le parole: “se di maggiore età”, riformando il comma, che
reciterà come segue: “ogni associato ha diritto di intervenire in assemblea ed ad esprimere un voto,
fermo restando che hanno diritto di voto in assemblea gli associati che siano iscritti da almeno tre
mesi nel libro degli Associati e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno
quindici giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea […]”
• all’articolo 18 comma 3 lett. C), sostituire l’intera lettera con la seguente: “C) Fatto salvo quanto
previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere
presa da almeno i tre quarti degli associati.”

CAPO I

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NORMATIVA APPLICABILE

Articolo 1. Costituzione e denominazione – sede – durata

Ai sensi del Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito, “CTS”), è costituita l’associazione di promozione sociale denominata «MIRANDA APS» (di seguito, l’“Associazione”). A seguito dell’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito, per brevità, il “Registro Unico”), l’Associazione integrerà la propria denominazione con «Associazione di promozione sociale» e dovrà indicare gli estremi dell’iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Torino, Via Baretti n. 7. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, così come è competenza di tale organo l’istituzione o la soppressione di uffici direzionali, filiali, succursali, agenzie o altre unità locali comunque denominate.
L’Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 2. Normativa applicabile.

L’Associazione è un ente del terzo settore che, oltre alle attività di promozione sociale, svolge anche attività di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva (Circolo di cultura cinematografica) ai sensi del D.M. n. 341 del 31 luglio 2017 ed è pertanto disciplinata dal presente statuto (di seguito, lo “Statuto”), dalle norme del CTS e del Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa (ivi incluse, in particolare, le disposizioni della Legge n. 220 del 14 novembre 2016 e ogni altra disposizione concernente le iniziative di promozione cinematografica, audiovisiva e multimediale). Rappresentando, inoltre, centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista, aderisce all’associazione e rete associativa nazionale “ARCI aps”, condividendone le finalità e adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

CAPO II

FINALITA’ – ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITA’ DIVERSE – SVOLGIMENTO

Articolo 3. Finalità.

3.1 Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, nonché contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati, così come dell’intera comunità; l’Associazione, pertanto, non persegue finalità di lucro e non è ammessa la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.In particolare, sono finalità dell’Associazione:
a) contribuire alla valorizzazione, alla promozione e allo sviluppo della vita sociale, culturale e artistica, per rinsaldare i legami tra le generazioni con il territorio;
b) ispirare, strutturare e sostenere azioni di disseminazione, realizzazione e divulgazione di buone pratiche finalizzate ad accrescere consapevolezza, fiducia e competenza;
c) incoraggiare la responsabilità sociale e la cittadinanza attiva, con particolare riguardo alle questioni di genere;
d) favorire lo sviluppo delle competenze relazionali, professionali e sociali di persone, gruppi, comunità locali, aziende ed enti;
e) elaborare e diffondere un “saper fare” innovativo, modulare e armonico, frutto di un approccio dialettico a teoria, tecnologia e pratiche di produzione;
f) sviluppare un centro culturale, di ricerca e prototipazione focalizzato sulle tematiche attinenti all’industria dei contenuti e l’editoria sperimentale tramite la concezione o l’adozione di dispositivi, supporti, metodi, processi umanistico-tecnologici;
g) promuovere la tecnologia, la comunicazione e l’innovazione in quanto strumenti utili per comprendersi, crescere, costruire e fare comunità;
h)promuovere e diffondere la convivialità anche attraverso la pratica delle attività ludico-sportive (in modo particolare quelle legate al mondo delle bocce);
i) sviluppare attività di promozione della cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche e che, in genere, aiutino chi vuole esprimere il proprio talento artistico a trovare strumenti, luoghi e opportunità di crescita e confronto.
3.2 L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Articolo 4. Attività di interesse generale e attività diverse.

4.1    L’Associazione, nel perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate nell’art. 3.1 dello Statuto, svolge a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS:

lett. d):    educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;lett. g):    formazione universitaria e post-universitaria;

lett. i):    organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS;

lett. k):    organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lett. l):    formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lett. t):    organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

4.2    L’Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai propri associati di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all’attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall’art. 85, comma 4, del CTS.
4.3.     L’Associazione svolge le attività di interesse generale attraverso modalità specifiche, quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo:

–    la costruzione di reti di collaborazione e cooperazione con altre realtà attive nei vari settori di intervento;-    la costruzione ed erogazione di una rete di servizi che in senso mutualistico rispondano ai bisogni diffusi tra gli associati;
–    l’organizzazione di incontri, eventi, manifestazioni, convegni e dibattiti che incentivino lo stare insieme e che promuovano la convivialità, socialità, l’integrazione, la crescita culturale, l’educazione civica e il bene comune;
–    l’organizzazione e la promozione di esperienze artistiche, rassegne, corsi, laboratori, workshop;
–    la promozione di attività di formazione e avvenimenti informativi, divulgativi, scientifici, seminari, pubblicazioni al fine di, ampliare e diffondere la conoscenza e l’utilizzo delle proprie attività associative.

4.4    Saranno, in ogni caso, potenziali settori d’intervento dell’Associazione, tutti i settori di attività connessi, correlati o comunque accessori a quelli individuati all’art. 4.1 che precede, nei quali si manifestino esperienze culturali, ricreative, ludiche e formative e tutti quelli in cui si possa dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d’ignoranza, d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione e di solitudine forzata.

4.5    In via secondaria e strumentale, l’Associazione può svolgere “attività diverse” rispetto alle attività di interesse generale che costituiscono il suo oggetto principale. Tali attività diverse, che dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del CTS e dai relativi provvedimenti attuativi, saranno individuate dal Consiglio Direttivo che dovrà altresì documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto indicato dall’art. 13 del CTS.

Articolo 5. Attività di volontariato.

5.1    Le attività di cui all’art. 4 dello Statuto sono svolte dall’Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. L’attività di volontariato è prestata dagli associati in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito da parte dell’Associazione.
5.2    Gli associati che svolgono l’attività di volontario in modo non occasionale saranno iscritti in apposito registro. 

Articolo 6. Attività retribuite.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’art. 4 dello Statuto e per il perseguimento delle finalità dell’Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

CAPO III

ASSOCIATI

Articolo 7. Qualità di associato.

7.1    Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere la qualità di associato solo previo apposito consenso scritto del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
7.2    La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per effetto di recesso, esclusione, morte e, comunque, nei soli casi previsti all’art. 10 del presente Statuto o per altre cause previste dalle leggi applicabili. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.
7.3    Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall’art. 35, comma 1, del CTS. 

Articolo 8. Ammissione di nuovi associati.

8.1    L’Associazione è improntata al principio della “porta aperta” ed associati sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che ne facciano domanda in un momento successivo, condividendo lo scopo sociale dell’Associazione e il rispetto delle regole di civile convivenza.
8.2    Gli aspiranti associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
8.3    L’organo preposto all’esame, approvazione o respingimento delle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, cui esse andranno indirizzate. Il Consiglio Direttivo potrà, peraltro, delegare espressamente uno o più dei suoi componenti allo svolgimento di tale compito.
8.4    Il Consiglio Direttivo, o il/i Consiglieri delegati, dovranno esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di ammissione. 
In caso di accoglimento della domanda, la comunicazione di accettazione potrà essere assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI-APS al nuovo associato e il suo nominativo sarà annotato nel Libro degli Associati. In mancanza di un apposito regolamento sul tesseramento, si fa riferimento al Regolamento del Comitato territoriale ARCI di riferimento.
In caso di respingimento della domanda, la comunicazione relativa dovrà motivare detto rigetto e l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente dell’Associazione entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di respingimento. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
8.5    Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle modalità delle comunicazioni da intrattenere con l’aspirante associato e a più specifiche procedure per l’adesione di quest’ultimo all’Associazione.

Articolo 9. Diritti e doveri degli associati.

9.1    L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di diritti e doveri a favore e a carico di tutti gli associati, quali previsti dal presente Statuto e dalle leggi applicabili.
9.2    Fermi restando gli altri diritti che possano spettare ai sensi di legge e del presente Statuto, gli associati hanno diritto di:
●    frequentare la sede dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; 
●    essere informato sulle attività dell’Associazione, controllarne l’andamento e concorrere all’elaborazione dei programmi di attività; 
●    partecipare alle assemblee, ricevendone l’ordine del giorno in precedenza, esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per un massimo di 3 deleghe e presentare la propria candidatura agli organi sociali; 
●    esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
●    discutere ed approvare i rendiconti e/o i bilanci di esercizio; 
●    approvare le modifiche allo Statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti; 
●    recedere in qualsiasi momento.
9.3    Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente Statuto, gli associati sono obbligati a:●    rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali; 
●    versare, alle scadenze stabilite, le quote sociali negli importi deliberati dagli organismi dirigenti;
●    attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo dell’Associazione; 
●    mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione, nella tutela del suo buon nome, nella frequentazione della sede sociale, nonché nell’utilizzo delle sue strutture ed attrezzature;
●    rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al vaglio dell’assemblea degli associati o al giudizio dell’organismo di garanzia dell’Associazione se nominato;
●    osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata.
Gli Associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione con la quota sociale e a versare eventuali ulteriori contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. La quota sociale annuale e gli eventuali contributi non hanno carattere patrimoniale, non sono cedibili e non ne può essere richiesto in alcun caso il rimborso.

Articolo 10. Perdita della qualità di associato.

10.1     La qualità di associato si perde per i seguenti motivi:-    recesso;
–    esclusione;
–    decadenza per mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo;
–    rifiuto motivato di rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
–    morte.
Le procedure e le specifiche modalità per le varie fattispecie di perdita della qualità di associato sono rimesse ad apposito regolamento.
Fermo restando quanto precede, la qualità di associato si perde in tutti i casi di scioglimento dell’Associazione.
10.2    L’associato può in ogni momento liberamente recedere senza oneri dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione, in tutto o in parte, della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione e non estingue gli obblighi già assunti dall’associato recedente prima dell’esercizio del recesso. 
10.3    L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’Associazione stessa, secondo quanto previsto nel regolamento. In particolare, il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto. L’associato ha sempre diritto a ricorrere contro la decisione di esclusione nel rispetto della procedura indicata nel regolamento.

CAPO IV

PATRIMONIO SOCIALE, ENTRATE E FINANZIAMENTI – UTILI

Articolo 11. Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da beni mobili ed immobili, eccedenze degli esercizi annuali, erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti, fondo di riserva ed eventuali partecipazioni societarie e/o investimenti in strumenti finanziari diversi.Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12. Risorse economiche.

L’Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto delle leggi applicabili, mediante le seguenti entrate:
(a)   le quote sociali annuali e diritti di tesseramento;
(b)   gli eventuali apporti degli associati, diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio;
(c)   gli eventuali contributi pubblici e privati;
(d)   le donazioni e i lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
(e)   i redditi e/o le rendite patrimoniali;
(f)    i rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell’art. 56 del CTS;
(g)   i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
(h)   i corrispettivi versati da associati e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
(i)    le entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell’art. 85, comma 6, del CTS, svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
(l)    le altre entrate espressamente previste dalla legge;
(m)  gli eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
Il Consiglio Direttivo può adottare uno o più regolamenti attinenti alla disciplina delle quote sociali, degli apporti e dei corrispettivi degli associati.

Articolo 13. Raccolta fondi.

13.1    L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico in conformità a quanto prescritto dall’art. 7, comma 2, del CTS.13.2    L’Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi associati, con diritto per il soggetto finanziatore di ottenere la restituzione degli importi finanziati alle condizioni che seguono:
(i)    il contratto di finanziamento dovrà essere redatto in forma scritta per dare titolo alla restituzione del finanziamento;
(ii)    in caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.
13.3    L’adesione all’Associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della quota sociale annuale, fermo restando che è facoltà di ciascun associato effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla legge.

Articolo 14. Divieto di distribuzione utili e irripetibilità degli apporti.

14.1    L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, durante la propria vita ai sensi dell’art. 8, comma 2, del CTS.
14.2    Fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 13.2 del presente Statuto, qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dagli associati all’Associazione, non è ripetibile dall’associato, dai suoi eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, in alcun caso, ivi incluse le ipotesi di morte, recesso, esclusione e/o di scioglimento dell’Associazione.

CAPO V

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 15. Organi dell’Associazione

15.1    Sono organi dell’Associazione:
●    l’assemblea degli associati;
●    il Consiglio Direttivo;
●    l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
●    il revisore legale, nei casi previsti dalla legge.
15.2    L’elezione degli organi direttivi e di controllo è informata a criteri di massima libertà di accesso dell’elettorato attivo e passivo.
15.3    Gli organi direttivi e di controllo hanno la durata di 4 (quattro) esercizi sociali e i loro componenti possono essere riconfermati. 
15.4    Fatta eccezione per l’organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 16. Assemblea degli associati – Principi generali

16.1    L’Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza degli associati. L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati: essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. 
16.2    Ogni associato ha diritto di intervenire in assemblea e, se maggiore di età, ad esprimere un voto, fermo restando che hanno diritto di voto in assemblea gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea.
16.3    Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale o a un dipendente e ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Articolo 17. Assemblea degli associati – Convocazione e svolgimento

17.1    L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente (ove eletto) oppure dal consigliere più anziano di età o, in subordine, da un altro associato scelto dall’assemblea.
17.2    (a)    L’assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto/bilancio di esercizio e, comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione. L’assemblea si può altresì riunire in ogni altro caso in cui lo richiedano almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo, oppure l’organo di controllo, oppure ne sia presentata richiesta motivata e firmata da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
(b)    L’assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione di tale avviso, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza di prima e di seconda convocazione (fermo restando che la seconda convocazione non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima). 
(c)    L’assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Citta Metropolitana di Torino.
17.3    All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono conservati presso la sede dell’Associazione e trascritti nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea; durante i 15 (quindici) giorni successivi alla loro formazione, i verbali rimangono esposti all’interno della sede sociale e, anche successivamente, restano a disposizione degli associati per la consultazione.
17.4    Tramite apposito regolamento o idonea delibera, l’assemblea può attivare, per le proprie convocazioni, modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Articolo 18. Assemblea degli associati – Competenze, quorum e votazioni

18.1    L’Assemblea generale degli associati:(a)    delinea gli indirizzi dell’Associazione, approvando le linee generali del programma di attività per l’anno in corso e l’eventuale relativo documento economico-programmatico;
(b)    nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
(c)    nomina, nei casi previsti dalla legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne dispone la revoca;
(d)    delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
(f)    approva il rendiconto/bilancio di esercizio, l’eventuale bilancio sociale e la relazione di missione;
(g)    approva ogni regolamento interno che non sia di competenza del Consiglio Direttivo e la cui emanazione sia ritenuta opportuna per meglio disciplinare l’organizzazione e l’attività dell’Associazione, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
(h)    delibera, quando richiesto, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’Associazione o sulle delibere di esclusione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
(i)    al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre associati, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
(j)    nomina l’organismo di garanzia dell’Associazione, ove ritenuto opportuno, stabilendone compiti e poteri; 
(k)    delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
L’assemblea con le maggioranze rafforzate di cui al successivo art. 18.3 ha altresì il compito di:
(l)    deliberare sulle modificazioni del presente Statuto;
(m)    deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione.
18.2    L’assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L’assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno a maggioranza dei voti degli associati intervenuti, salvo quanto previsto all’art. 18.3 che segue.
18.3    (a)    Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente Statuto, nonché sulle modifiche da apportare ai regolamenti interni approvati dall’assemblea che siano proposte da almeno 1/5 (un quinto) degli associati, è indispensabile la presenza di almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno 3/5 (tre quinti) degli intervenuti in prima e seconda convocazione. Per deliberare eventuali modifiche statutarie che consistano nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.
    (b)    Per le delibere di trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti.
    (c)    Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell’Associazione dovrà essere assunta con le maggioranze rafforzate di cui alla lettera (b) che precede; ove, peraltro, non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 (venti) giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un’Assemblea appositamente convocata.
18.4    I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell’Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
18.5    Le decisioni dell’assemblea impegnano tutti gli associati.
18.6    Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 (un decimo) degli associati presenti con diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Articolo 19. Il Consiglio Direttivo – Principi generali e nomina

19.1    Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 19.2    Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
19.3    Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea dei soci ed è composto, a scelta dell’assemblea all’atto della sua nomina, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) consiglieri eletti fra gli associati. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art. 2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi sociali e scade in coincidenza con l’assemblea convocata per l’approvazione del relativo bilancio di esercizio; i suoi componenti sono rieleggibili.
19.4    Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
–    il/la Presidente dell’Associazione che ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell’Associazione;
–    il/la Vicepresidente che coadiuva il/la Presidente;
–    il/la segretario/a che cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione.
I poteri e i compiti dei soggetti ora indicati sono previsti al successivo art. 22 del presente Statuto.
In caso di dimissioni, decesso o decadenza del Presidente, del Vicepresidente e/o del segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un sostituto scelto all’interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito all’art. 20.2 (e) che segue.
19.5    Ferma la facoltà del Consiglio Direttivo di distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione, tale organo potrà avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria anche di cittadini non soci i quali siano in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero può instaurare, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali anche con terzi.

Articolo 20. Il Consiglio Direttivo – Competenza, decadenze e sostituzioni

20.1    Al Consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, competono i seguenti poteri/doveri di gestione dell’Associazione:(a)    sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e autorizzandone le spese, nonché adottando, all’interno delle linee guida espresse dall’assemblea, tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento della stessa Associazione;
(b)    curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo e compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano all’assemblea;
(c)    formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea e fornire a quest’ultima tutti gli elementi utili per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
(d)    individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell’art. 13, comma 6, del CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio di esercizio;
(e)    gestire la contabilità dell’Associazione e redigere la bozza di bilancio di esercizio (formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione) da sottoporre all’assemblea, unitamente alla relazione di missione (che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie) approvata dal Consiglio Direttivo. Nei limiti previsti dall’art. 13, comma 2, del CTS, il bilancio di esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa; 
(f)    predisporre l’eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall’art. 14 del CTS; 
(g)    fissare l’ammontare del contributo associativo annuale;
(h)    eseguire le delibere dell’assemblea degli associati; 
(i)    predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
(j)    salvo delega espressa a uno o più consiglieri, deliberare circa l’ammissione dei nuovi associati e, all’interno delle linee guida definite dall’assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
(k)    deliberare in merito all’esclusione degli associati, proponendo altresì all’assemblea ordinaria i provvedimenti da adottare nei riguardi degli associati;
(l)    assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
(m)    nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Associazione, un Direttore Generale, deliberandone i relativi poteri;
(n)    presentare all’assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo in scadenza;
(o)    decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
(p)    assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nel presente Statuto necessaria al buon funzionamento dell’Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’assemblea o ad altro organo sociale.
20.2    (a)    I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. 
(b)    Il consigliere che, ingiustificatamente, non si presenti a tre riunioni consecutive, decade dalla propria carica, così come decade il consigliere che si assenti dai lavori del Consiglio Direttivo per sei mesi. In tali casi, nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prenderà atto di tali decadenze.
(c)    Ciascun consigliere potrà dimettersi dal proprio incarico presentando la richiesta direttamente in sede di riunione del Consiglio Direttivo e chiedendone l’annotazione nel verbale della seduta, oppure, al di fuori di una riunione di tale organo, mediante l’invio di una comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione che ne darà atto nella successiva riunione del Consiglio Direttivo.
(d)    Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito dall’associato risultato primo escluso alle precedenti elezioni del Consiglio Direttivo (ove esista), diversamente la prima assemblea degli associati utile provvederà a reintegrare i componenti del consiglio decaduti; i nuovi eletti rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo originario. 
(e)    Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero consiglio decade. Il Consiglio Direttivo può altresì interamente dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 (due terzi) dei consiglieri. In ogni caso, il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’assemblea, entro i 30 (trenta) giorni successivi, indicendo le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 21. Il Consiglio Direttivo – Convocazioni e deliberazioni

21.1    Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese in un giorno prestabilito, uguale in tutti i mesi e senza necessità di apposito avviso. Il Consiglio Direttivo si riunisce anche quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o, comunque, in tutti i casi di ricevimento di convocazione da parte del Presidente; in tali ultime ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta. 21.2    Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio tramite mezzo anche elettronico inoltrato almeno 48 ore prima della data prevista per la riunione.
21.3    Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. È da ritenersi valido anche il Consiglio Direttivo, non formalmente convocato, in presenza della totalità dei consiglieri.
21.4    Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
21.5    Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi e possono essere effettuato a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere.
21.6     Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.
21.7    Tramite apposito regolamento o idonea delibera, potrà essere disciplinato lo svolgimento del Consiglio Direttivo mediante sistemi di audio/video comunicazione.

Articolo 22. La Presidenza e i suoi organi.

22.1    Al Presidente dell’Associazione spetta il potere/dovere di rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e in particolare:(a)    ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
(b)    dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
(c)    può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
(d)    ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; 
(e)    convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo;
(f)    sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
(g)    in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
22.2    Il Vicepresidente, ove eletto, sostituisce il Presidente dell’Associazione in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
22.3    Il segretario cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione, coadiuvando il Presidente in tutte le attività esecutive necessarie e opportune per la gestione amministrativa dell’Associazione. In particolare, il segretario svolge la funziona di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell’Associazione; cura la tenuta dei Libri dell’Associazione e può presiedere il Consiglio Direttivo in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Articolo 23. Organo di controllo e revisione legale

23.1    L’assemblea degli associati nomina l’organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o qualora lo ritenga opportuno. L’organo di controllo, secondo quanto stabilito dall’assemblea in sede di nomina, può essere monocratico o composto da un collegio di tre componenti che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione. Le cariche di consigliere e di componente dell’organo di controllo sono incompatibili fra loro.23.2    I componenti dell’organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza), devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, fermo restando che anche i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.
23.3    L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
23.4    L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo stesso. 
23.5    I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
23.6    Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
23.7    In caso di composizione collegiale, le riunioni dell’organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Delle deliberazioni è redatto verbale che sarà conservato nel relativo Libro delle adunanze e deliberazioni dell’organo di controllo.

CAPO VI

RENDICONTI E BILANCI – SCRITTURE CONTABILI E LIBRI SOCIALI

Articolo 24. Esercizi sociali.

Gli esercizi sociali hanno durata annuale, con inizio al 1° gennaio e termine al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio e presentato all’assemblea degli associati entro il 30 aprile dell’anno successivo alla data di chiusura dell’esercizio; in caso di comprovata necessità o di impedimento, la data di presentazione potrà essere prorogata.

Articolo 25. Fondi di riserva.

E’ ammessa la costituzione e l’incremento annuale di un fondo di riserva. Il residuo attivo di ogni esercizio sociale sarà devoluto, in parte, al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi su cui si basa l’Associazione o per l’acquisto di nuovi impianti o attrezzature. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei soci.

Articolo 26. Scritture contabili e libri sociali.

26.1    Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.26.2    L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali: il Libro degli Associati; il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea; il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti); e il Libro dei Volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’Associazione.

CAPO VII

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 26. Devoluzione del patrimonio.

26.1 In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro Unico, di cui all’art 45, comma 1, del CTS (qualora attivato) e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.
26.2 L’Associazione, in sede di delibera di scioglimento, nominerà un collegio di liquidatori i quali provvederanno alla devoluzione secondo le modalità stabilite dall’assemblea e in conformità con quanto disposto al riguardo dal CTS.
26.3 La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal Registro ai sensi dell’art. 50 del CTS.
26.4 È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

CAPO VIII

ARBITRATO

Articolo 27. Clausola compromissoria.

27.1    Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra gli associati o fra gli associati e l’Associazione, l’organo amministrativo e l’organo di controllo e quello di liquidazione e/o fra detti organi (anche se promosse da Consiglieri, controllori e liquidatori, ovvero nei loro confronti) e che abbiano per oggetto diritti disponibili, sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Torino e la sede dell’arbitrato sarà a Torino. L’arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento fermo restando che, in caso di arbitrato ordinario, la controversia sarà devoluta ad un collegio di tre arbitri.27.2    In ogni caso, per qualsiasi controversia che per legge non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente in via esclusiva il Foro di Torino, escluse le sedi distaccate di Tribunale e ogni altro foro concorrente e/o alternativo.